Libro acquistabile con carte di credito e carte prepagate Postepay.

 

Libro acquistabile con Carta Docente.

 

Libro acquistabile con Carta Cultura Giovani e Carta del Merito.

 

Libro acquistabile in tre rate mensili Klarna.

 

Il costo del libro sarà addebitato solo all’avvio della consegna.

 

Scegli il punto di ritiro dei libri più comodo.

I danni nelle obbligazioni pecuniarie. Art. 1224 c.c.

Riferimento: 9788828831006

Editore: Giuffrè
Autore: Rossetti Marco
Collana: Il codice civile. Commentario
Pagine: 408
Formato: Libro
Data pubblicazione: 09 Giugno 2021
EAN: 9788828831006
Non disponibile
50,00 €
IVA inclusa
Quantità

Descrizione

Sono validi i mutui con ammortamento alla francese? Dopo la notifica dell'atto di citazione spettano sempre e comunque gli interessi commerciali dell'8% ex art. 1284 c.c.? E che accade nel caso di ritardato adempimento dell'obbligo di risarcire un danno aquiliano? Questi e molti altri dilemmi tanto pratici quanto teorici sono affrontati e risolti dal volume sui Danni nelle obbligazioni pecuniarie. Ad oggi l'opera rappresenta il più aggiornato e completo panorama su ogni aspetto della mora nelle obbligazioni pecuniarie sotto ogni profilo: sul piano storico con la minuziosa ricostruzione dell'evoluzione degli istituti degli interessi dell'usura e dell'anatocismo; sul piano dogmatico nel quale è illustrata in termini chiari e comprensibili la distinzione di Tullio Ascarelli tra obbligazioni di valuta e di valore se ne espongono le critiche dottrinarie se ne saggia la tenuta attuale; sul piano pratico nel quale vengono esposti i contrasti giurisprudenziali risolti e quelli emergenti; segnalate le questioni più insidiose; consigliata la tecnica più appropriata per domandare - o contestare - in giudizio il danno da mora. La completezza degli argomenti l'organicità dell'esposizione la chiarezza piana e scorrevole dello stile fanno del volume un vademecum prezioso e trasversale per qualsiasi operatore del diritto quale che sia il suo ambito di interesse: i contratti i fatti illeciti l'esecuzione il fallimento la pubblica amministrazione.